Allegato “A” al repertorio n° 109.859/17.261
STATUTO
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione per la Ricerca Biomedica
Onlus”.
La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o l’acronimo “Onlus”.
ARTICOLO 2 – SEDE
La Fondazione ha sede in Torino, via Nizza 52, presso il Centro di Biotecnologie Molecolari
dell’Università di Torino,
ARTICOLO 3 – SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Scopo della Fondazione è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nel settore della ricerca scientifica attraverso la promozione di
attività scientifiche tese a favorire lo sviluppo di iniziative che contribuiscano
allo studio, alla ricerca ed in genere alla migliore conoscenza nel campo
biomedico; tale attività è svolta direttamente ovvero affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
La ricerca sostenuta dalla Fondazione è finalizzata allo studio dei meccanismi
molecolari e cellulari che regolano il funzionamento dei tessuti nonché dei
geni e proteine la cui disfunzione causa diverse patologie nell’uomo. A questo
proposito, di particolare interesse per la Fondazione sono le patologie dello
sviluppo del sistema nervoso, neurodegenerative, del sistema gastroenterico,
cardiocircolatorio, muscolare, immunitario e genito-urinario.
Rientrano inoltre negli interessi della Fondazione ricerche volte a sviluppare
nuove procedure avanzate di diagnosi e terapia delle patologie di cui sopra.
Per raggiungere tale scopo la Fondazione promuove la ricerca
scientifica mediante:
a) apparecchiature idonee che sono state messe a disposizione da enti e/o
istituti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca biomedica di
base e applicata;
b) l’elargizione di contributi di studio a ricercatori provatamente impegnati
in attività di ricerca biomedica;
c) qualsiasi intervento (oblazioni o contributi) in cui sia chiaramente riconoscibile
la finalizzazione al progresso della ricerca medica di base e applicata nei
campi della biomedicina.
Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà poi collaborare
con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché
con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
potrà inoltre costituire laboratori o centri di ricerca con finalità specifiche.
La Fondazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi
ente o oblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, offrendo
anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge
la propria attività con finalità meramente complementari ed allo scopo di
aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine
potrà consentire l’utilizzazione del proprio nome anche a fini pubblicitari
ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e società per promuovere
iniziative pubblicitarie durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa
organizzati, purché non in contrasto con gli scopi della Fondazione stessa.
Al fine di sollecitare la racconta di contributi, promuovere progetti di ricerca,
attivare collaborazioni con enti pubblici o privati su specifiche iniziative,
la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Coordinatori identificati
di volta in volta e investiti di tale funzione mediante delibera del Consiglio
di Amministrazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate,
ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Essa esercita i propri scopi statutari nell’ambito della Regione Piemonte.
ARTICOLO 4 – DURATA
La fondazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo
nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre
che questi concorrano unicamente al raggiungimento dei fini di cui all’articolo
3;
dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
ARTICOLO 6 – NATURA DELLE ENTRATE
Le entrate di cui la Fondazione dispone per l’adempimento dei suoi scopi,
sono costituite:
da contributi ed elargizioni ed eventuali redditi derivanti dal patrimonio
e in futuro dai servizi ceduti;
da finanziamenti pubblici nazionali od europei previsti specificamente per
progetti inerenti agli scopi della Fondazione;
da mutui garantiti dal patrimonio della Fondazione.
ARTICOLO 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione: