Statuto

Allegato “A” al repertorio n° 109.859/17.261

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione per la Ricerca Biomedica Onlus”.
La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.

ARTICOLO 2 – SEDE
La Fondazione ha sede in Torino, via Nizza 52, presso il Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino,

ARTICOLO 3 – SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica attraverso la promozione di attività scientifiche tese a favorire lo sviluppo di iniziative che contribuiscano allo studio, alla ricerca ed in genere alla migliore conoscenza nel campo biomedico; tale attività è svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
La ricerca sostenuta dalla Fondazione è finalizzata allo studio dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano il funzionamento dei tessuti nonché dei geni e proteine la cui disfunzione causa diverse patologie nell’uomo. A questo proposito, di particolare interesse per la Fondazione sono le patologie dello sviluppo del sistema nervoso, neurodegenerative, del sistema gastroenterico, cardiocircolatorio, muscolare, immunitario e genito-urinario.
Rientrano inoltre negli interessi della Fondazione ricerche volte a sviluppare nuove procedure avanzate di diagnosi e terapia delle patologie di cui sopra. Per raggiungere tale scopo la Fondazione promuove la ricerca scientifica mediante:

a) apparecchiature idonee che sono state messe a disposizione da enti e/o istituti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca biomedica di base e applicata;
b) l’elargizione di contributi di studio a ricercatori provatamente impegnati in attività di ricerca biomedica;

c) qualsiasi intervento (oblazioni o contributi) in cui sia chiaramente riconoscibile la finalizzazione al progresso della ricerca medica di base e applicata nei campi della biomedicina.
Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre costituire laboratori o centri di ricerca con finalità specifiche.
La Fondazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi ente o oblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, offrendo anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari ed allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine potrà consentire l’utilizzazione del proprio nome anche a fini pubblicitari ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e società per promuovere iniziative pubblicitarie durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa organizzati, purché non in contrasto con gli scopi della Fondazione stessa.
Al fine di sollecitare la racconta di contributi, promuovere progetti di ricerca, attivare collaborazioni con enti pubblici o privati su specifiche iniziative, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Coordinatori identificati di volta in volta e investiti di tale funzione mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Essa esercita i propri scopi statutari nell’ambito della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4 – DURATA
La fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:

  • da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che questi concorrano unicamente al raggiungimento dei fini di cui all’articolo 3;
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 6 – NATURA DELLE ENTRATE
Le entrate di cui la Fondazione dispone per l’adempimento dei suoi scopi, sono costituite:

  • da contributi ed elargizioni ed eventuali redditi derivanti dal patrimonio e in futuro dai servizi ceduti;
  • da finanziamenti pubblici nazionali od europei previsti specificamente per progetti inerenti agli scopi della Fondazione;
  • da mutui garantiti dal patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELLA FONDAZION
Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente e i Vice Presidenti;
  • il Collegio dei Revisori del Conti.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri nominati dal Fondatore e non ha poteri di cooptazione. Esso dura in carica tre anni. Il componente che venisse a mancare per dimissioni, decesso o permanente impedimento verrà sostituito per nomina del Fondatore.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica lo stesso periodo del Consiglio.
Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ed i poteri di straordinaria amministrazione eventualmente conferitigli.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può delegare tale compito, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dai Vice Presidenti, in via disgiunta.
La firma di uno dei Vice Presidenti fa fede, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e precisamente:

  • ha l’obbligo di redigere ed approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo, comprensivo del programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il preventivo si riferisce;
  • ha l’obbligo di redigere ed approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
  • delibera la eventuale costituzione di centri studio o ricerca, ne regola l’organizzazione e il funzionamento e ne delibera gli specifici regolamenti;
  • delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
  • delibera acquisti, investimenti, incarichi ed appalti;
  • delibera su accordi di collaborazioni tra la Fondazione ed enti pubblici e privati, nazionali od esteri;
  • delibera sulle convenzioni con enti per la gestione dei servizi;
  • delibera il più conveniente impiego del patrimonio e delle risorse;
  • delibera sui criteri e sulle modalità di erogazione delle rendite;
  • delibera e provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, all’assunzione e licenziamento del personale amministrativo;
  • delibera sull’alienazione dei beni immobili della Fondazione e sulle modifiche del presente statuto;
  • delibera su quant’altro necessario ai fini del raggiungimento dello Scopo della fondazione.


ARTICOLO 11 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due suoi componenti.
Il consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Fondatore.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE
Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione può essere effettuata nell’atto costitutivo.

ARTICOLO 17 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.


Firmati:

Guido FILOGAMO

Ettore MORONE Notaio